Art. 7.
(Disposizioni per la sensibilizzazione alle problematiche dell'alcolismo e della droga).

      1. Gli esercenti di locali pubblici sono tenuti a organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione al problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.